Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. È quanto previsto dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2026), che, all’articolo 11, novella il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), inserendo il comma 2-quater all’articolo 50, determinando nuovi assetti nei rapporti tra autorità pubbliche e imprese.
Crisi d’impresa: pubblicata la quarta edizione dell’Osservatorio Unioncamere – InfoCamere
Il comunicato Unioncamere del 13 marzo 2026 presenta la quarta edizione dell’Osservatorio semestrale sulla crisi d’impresa, realizzato con InfoCamere. L’analisi esamina l’andamento delle procedure concorsuali e stragiudiziali avviate nel 2025 presso le Camere di...


