Le pubbliche amministrazioni non devono richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione. È il principio dell’once only, basato sulla circolarità delle informazioni mediante la piattaforma digitale nazionale dati. Inoltre, la consultazione diretta da parte dei soggetti pubblici (PA, gestori di servizi pubblici, società a controllo pubblico) delle banche dati pubbliche, ai fini dell’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle autocertificazioni, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico. È quanto previsto dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2026), che, all’articolo 11, novella il Codice dell’amministrazione digitale (CAD, D.Lgs. n. 82/2005), inserendo il comma 2-quater all’articolo 50, determinando nuovi assetti nei rapporti tra autorità pubbliche e imprese.
Tutela penale dell’ambiente: via libera dal CDM al decreto di attuazione UE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che attua la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, aggiornando il quadro europeo del 2008‑2009. Il testo recepisce i pareri parlamentari e rafforza il Sistema di...


