Con la risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati, evidenziando che il successivo trasferimento della residenza in un’altra regione, diversa da quelle richiamate dal comma 5bis, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


