Con la risposta a interpello n. 68 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le somme erroneamente percepite ed effettivamente restituite in toto nell’anno successivo non concorrono a formare l’importo della soglia prevista ai fini del regime forfetario; conseguentemente, il superamento di tale soglia per effetto esclusivamente di dette somme restituite nell’anno successivo a quello della loro percezione non comporta la ”fuoriuscita” dal Regime Forfetario ai sensi dell’articolo 1, comma 71, della l. n. 190 del 2014 per il 2025.
Valute estere: il cambio di giugno 2026
È stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di giugno 2026. La misura è stabilita dal provvedimento 14 luglio 2026 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I valori indicati sono necessari quando, ad esempio, in applicazione di alcune...


