Con la risposta a interpello n. 56 del 27 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la fusione dei comparti della SICAV UCITS nella SICAV RAIF costituisce un’operazione fiscalmente irrilevante in capo alla Cassa di previdenza. Va da sé che, successivamente all’operazione di fusione, all’atto di rimborso o cessione delle quote detenute nel comparto risultante dalla fusione, occorrerà applicare le abituali regole di tassazione. In tal caso, si procederà alla determinazione dell’eventuale reddito di capitale imponibile, corrispondente alla differenza positiva tra il valore di rimborso/cessione delle quote del comparto incorporante e il costo medio ponderato di sottoscrizione/acquisto delle quote detenute nel comparto assorbito, come risultanti dalla documentazione resa dal partecipante o, in mancanza della documentazione, come risultanti da dichiarazione sostitutiva.
Rinvio di 6 mesi per la tassa sui pacchi
La tassa sui pacchi di modico valore (sotto 150 euro) provenienti da Paesi extra-UE, introdotta dalla legge di Bilancio 2026, è stata ufficialmente rinviata al 1° luglio 2026. Lo ha previsto il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). Il rinvio, formalmente legato...


