Nelle conclusioni del 26 febbraio 2026 nella causa C-876/24, l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea afferma che la Convenzione di Montreal si applica anche ai voli interni a uno Stato membro, in linea con l’obiettivo di uniformità e armonizzazione perseguito dal diritto UE. Esclude che, in caso di acquisto online del biglietto, la residenza del passeggero possa determinare il giudice competente quale luogo in cui il vettore possiede un’impresa che ha stipulato il contratto. Inoltre, ritiene irrilevante distinguere tra trasporto principale e servizi accessori (come il bagaglio) ai fini della competenza. Propone un’interpretazione ampia ed evolutiva del criterio, individuando, per i contratti conclusi online, il giudice competente nel luogo dell’aeroporto in cui il vettore effettua, direttamente o tramite altro vettore, il check-in dei passeggeri e dei bagagli.
Dichiarazioni di dovuta diligenza: nuove regole operative UE
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 14 luglio 2026, introduce modifiche al regolamento (UE) 2024/3084 riguardanti la gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza e semplificate nel...

