L’avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 26 febbraio 2026 alla causa C-802/24, afferma che le richieste non accoglibili ai sensi del regolamento sulle misure restrittive possono comunque essere sottoposte ad arbitrato, purché l’organo arbitrale le respinga applicando correttamente il diritto dell’Unione. Poiché vincolato all’ordinamento UE, l’arbitro deve vigilare su ogni tentativo di elusione dei divieti previsti dalle misure restrittive contro la Russia, che costituiscono parte dell’ordine pubblico dell’Unione. Il giudice nazionale, investito del controllo sul lodo, deve verificare anche d’ufficio il rispetto di tali divieti e, in caso di violazione, annullare il lodo per contrarietà all’ordine pubblico europeo. L’avvocato generale sottolinea che tale controllo giurisdizionale effettivo è essenziale per preservare le caratteristiche del diritto dell’Unione e garantire l’efficacia delle misure restrittive, strettamente connesse agli obiettivi di pace, sicurezza e cooperazione internazionale perseguiti dall’UE.
Agricoltura: differita al 10 aprile 2026 la sottoscrizione delle polizze assicurative per le colture a ciclo autunno primaverile
Nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2026 è stato pubblicato il decreto 31 marzo 2026 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in riferimento al piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026, differisce al 10...


