Con la sentenza resa nella causa T575/24 il Tribunale dell’UE ha evidenziato che gli articoli 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che una persona giuridica di diritto pubblico organizzata in forma di associazione incaricata della gestione, la cui attività consiste nel fornire prestazioni di servizi telematici e nell’effettuare cessioni connesse di materiale informatico ai suoi membri nell’ambito di una delega di gestione, deve essere considerata soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) senza che occorra, al riguardo, operare una distinzione tra i suoi membri in funzione del loro status ai fini dell’IVA, purché tali prestazioni di servizi siano effettuate a titolo oneroso e tale associazione eserciti in modo indipendente un’attività economica.
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


