Con la risoluzione n. 9 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento all’attività di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici operi il divieto di cui all’articolo 10bis del d.l. n. 119 del 2018 e all’articolo 9bis del d.l. n. 135 del 2018, mentre quanto alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario, non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


