Con la risposta a interpello n. 42 del 18 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ambito di ”singole operazioni” la ricerca della sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve avvenire guardando alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata. In materia di scambi di partecipazioni mediante conferimento è stato precisato che la normativa non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento ivi regolate, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento (che rimane realizzativo) ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente (cd. ”regime a realizzo controllato”).
Accise: aggiornate le destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale
Con la circolare n. 6/D del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le destinazioni d’uso relative ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 26-ter, comma 11, e all’art. 55, comma 13, del...


