Con le conclusioni presentate in data 12 febbraio 2026 l’Avvocato Generale ha evidenziato che un’imposta che grava sul trasferimento a titolo onerodo del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili non deve essere considerata un’imposta indiretta sulla raccolta di capitali ai sensi della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali. Lo stesso vale quando si equipara al concetto di trasferimento di beni immobili qualsiasi fatto in conseguenza del quale un socio venga a detenere almeno il 75% del capitale sociale di una società proprietaria di beni immobili.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


