La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 12 febbraio 2026 nella causa C‑313/24, interpreta l’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 833/2014 stabilendo che il divieto di aggiudicare o proseguire l’esecuzione di appalti pubblici con soggetti che agiscono per conto o sotto la direzione di entità russe non si applica automaticamente quando l’impresa aggiudicataria è una società residente nell’UE con membri del consiglio di amministrazione di cittadinanza russa. L’aggiudicazione è ammessa se l’autorità nazionale, dopo un esame completo delle circostanze, verifica l’assenza di un rischio plausibile che i fondi dell’appalto siano dirottati verso l’economia russa e se risulta non dimostrato, o altamente improbabile, che l’amministratore russo eserciti un effettivo potere di controllo sulla società.
L’industrial accelerator act istituisce la low carbon label per i prodotti europei
È in arrivo l’industrial accelerator act, il nuovo regolamento UE che si prefigge di riportare la produzione manifatturiera europea ad almeno il 20% del valore aggiunto lordo entro il 2030. l’IAA dovrebbe istituire un'etichetta “low-carbon label” che aiuterebbe le...


