In tema di investimenti effettuati in startup innovative e in PMI innovative, con la risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti in Regime Forfetario potranno, in caso di incapienza dell’imposta (IRPEF) lorda dovuta, utilizzare il credito d’imposta di cui all’articolo 2 della l. n. 162 del 2024 nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione, tra l’altro, anche del debito per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 64, della l. n. 190 del 2014.
Rinvio pregiudiziale al giudice europeo: diniego da motivare adeguatamente
La sentenza C-767/23 della Corte di Giustizia UE rafforza in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale: nel rifiutare il rinvio, il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione specifica, concreta e...


