Con la risposta a interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a una retecontratto da parte di un professionista in Regime Forfetario non integra i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della l. n. 190 del 2014. Laddove l’attività svolta tramite la retecontratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


