Con la risposta a interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione a una retecontratto da parte di un professionista in Regime Forfetario non integra i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della l. n. 190 del 2014. Laddove l’attività svolta tramite la retecontratto risulti qualificabile come esercizio di una società di fatto (che svolge un’attività commerciale direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dall’esercente attività d’impresa, arte o professione) si integrerebbe la causa ostativa, poiché tale tipologia di società è equiparata alle società in nome collettivo.
Aree di Delega del CNDCEC: pronta la procedura informatizzata della presentazione delle candidature
In tema di presentazione delle candidature per Aree di Delega del CNDCEC, con l’informativa del 7 settembre 2026 è stata individuata la procedura informatizzata. Ciascun Ordine territoriale dovrà individuare un proprio referente (operatore di Segreteria oppure...


