In caso di opzione per il pagamento rateale, il mancato versamento della prima rata alla scadenza del 31 luglio 2026 non determina l’inefficacia della rottamazione quinquies, a differenza di quanto avviene nel caso in cui si scelta di pagare in un’unica soluzione. È questo l’importante chiarimento reso dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2026. L’Agenzia ha inoltre chiarito che è ammessa la revoca della domanda di adesione, purché pervenga entro il termine ultimo del 30 aprile 2026. L’Agenzia ha reso anche interessanti precisazioni in ordine al concordato preventivo biennale.
Commercialisti: autovalutazione del rischio entro il 27 maggio 2026 con i nuovi modelli
Secondo quanto previsto dalla Regola Tecnica n. 1, entro il 27 maggio 2026 ciascun professionista deve provvedere all’aggiornamento dell’autovalutazione del rischio cui è esposto il proprio studio professionale. A tal fine, potrà utilizzare il modello AV.0 -...


