L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, nelle conclusioni del 5 febbraio 2026 nella Causa C-873/24, propone di interpretare l’articolo 68, lettera 1), del regolamento (UE) n. 650/2012 nel senso che l’autorità competente non è tenuta a inserire nel certificato successorio europeo informazioni relative a beni immobili situati in un altro Stato membro quando la successione avviene a titolo universale. Tale esclusione vale anche se la normativa dello Stato membro in cui si trova l’immobile richiede specifici documenti per le iscrizioni nel registro immobiliare. La funzione del certificato, infatti, non implica un obbligo di dettagliare singoli beni in presenza di una successione universale, né può essere condizionata dalle regole nazionali sulla pubblicità immobiliare.
Statuti di Spa e Srl: dal Notariato i consigli per verificare le clausole dopo la riforma del TUF
In seguito all’introduzione nell’ordinamento del D.Lgs n. 47/2026 (in vigore dal 29 aprile 2026, attuativo della legge n. 21/2024) che ha modificato le norme del Codice civile e del TUF (D.Lgs. n. 58/1998) devono adeguarsi alle nuove regole su governance,...


