L’IVA relativa all’acquisto di fabbricati a destinazione abitativa e quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi non è ammessa in detrazione, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei fabbricati. L’indetraibilità, inoltre, non opera per i soggetti che esercitano attività che danno luogo a operazioni esenti e che comportano la riduzione del pro-rata. Nel caso in cui i fabbricati siano temporaneamente destinati alla locazione turistica breve, considerata attività commerciale imponibile ad IVA, si pone il tema dell’ammissibilità della detrazione dell’imposta “a monte”, afferente fabbricati abitativi. In tal caso, tre sono gli scenari che si possono presentare. Quali?
Trasformazione DTA in credito d’imposta: l’Agenzia delle Entrate cambia tesi
L’agevolazione contenuta nell’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019 consente la cessione dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA) riferite a talune componenti legate alla cessione di crediti verso debitori...


