Con la circolare n. 14 del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato il regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. Con l’adesione a tale regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’IVA gravante sui servizi– resi in esecuzione di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) – sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

