Con le conclusioni rese nella causa C-545/24 l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui uno Stato membro proceda al recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno mediante esecuzione fiscale, si oppone all’applicazione di disposizioni nazionali che riconoscono al contribuente sottoposto a una tale esecuzione il diritto di ottenere la sospensione della stessa.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


