Con la decisone resa nella causa C 796/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale che prevede che uno dei soci di una società di diritto civile priva di personalità giuridica distinta da quella dei suoi membri e che fornisce servizi imponibili, denominato il «socio delegato», sia considerato il debitore dell’imposta sul valore aggiunto relativa ai servizi imponibili forniti dagli altri soci di tale società anche qualora questi ultimi abbiano trattato con i loro clienti finali la prestazione di tali servizi, e che è irrilevante al riguardo il fatto che, a tal fine, tali altri soci si siano discostati dalle norme di diritto civile relative alla rappresentanza di detta società nei rapporti con i terzi trattando con i loro clienti finali in nome proprio.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


