Con la risposta a interpello n. 299 dell’1 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quanto al disallineamento temporale nella rilevanza fiscale tra gli interessi passivi in capo all’emittente e gli interessi attivi in capo ai sottoscrittori, l’operazione non costituisce una fattispecie di abuso del diritto. In particolare, l’attuazione della predetta operazione di finanziamento tramite emissione di obbligazioni one coupon non integra, in capo ai soggetti coinvolti, alcun vantaggio fiscale qualificabile come indebito.
Rinvio pregiudiziale al giudice europeo: diniego da motivare adeguatamente
La sentenza C-767/23 della Corte di Giustizia UE rafforza in modo significativo l’obbligo motivazionale in caso di diniego di rinvio pregiudiziale: nel rifiutare il rinvio, il giudice nazionale di ultima istanza deve fornire una motivazione specifica, concreta e...


