Con le conclusioni rese nella causa T-589 del 26 novembre 2025, l’Avvocato Generale ha sottolineato che il codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso osta all’esenzione parziale dai dazi all’importazione prevista all’articolo 259, paragrafo 1, del Codice, qualora merci di esportazione temporanea siano vincolate, a partire dal 1° maggio 2016, al regime di perfezionamento passivo presso un ufficio di vincolo non designato nell’autorizzazione a ricorrere a tale regime doganale particolare.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


