Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207/2024, che ha modificato l’art. 11, comma 1, del TUIR. Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

