Con la risposta a interpello n. 295 del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, in tema di Superbonus, ha chiarito la possibilità di ovviare all’errore che incide sulla spettanza della detrazione, sull’entità del credito o sul suo destinatario inviando un messaggio di posta elettronica quando l’opzione esercitata dal cedente resta valida, ma ha chiarito che ciò non è possibile, e non si può prescindere dall’invio di una nuova comunicazione, in presenza dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Omessa comunicazione per consolidato fiscale: quando è ammissibile la remissione in bonis
Con le risposte a interpello nn. 293-294 del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che con riferimento all'omessa comunicazione dell'opzione per l'accesso al regime del consolidato fiscale, il beneficio della ''remissione in bonis'' è riservato ai...


