Con la risposta a interpello n. 295 del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, in tema di Superbonus, ha chiarito la possibilità di ovviare all’errore che incide sulla spettanza della detrazione, sull’entità del credito o sul suo destinatario inviando un messaggio di posta elettronica quando l’opzione esercitata dal cedente resta valida, ma ha chiarito che ciò non è possibile, e non si può prescindere dall’invio di una nuova comunicazione, in presenza dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
Accise: aggiornate le destinazioni d’uso per energia elettrica e gas naturale
Con la circolare n. 6/D del 20 febbraio 2026, l’Agenzia delle Dogane ha aggiornato le destinazioni d’uso relative ai settori dell’energia elettrica e del gas naturale. La presentazione delle comunicazioni di cui all’art. 26-ter, comma 11, e all’art. 55, comma 13, del...


