Con la risposta a interpello n. 295 del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate, in tema di Superbonus, ha chiarito la possibilità di ovviare all’errore che incide sulla spettanza della detrazione, sull’entità del credito o sul suo destinatario inviando un messaggio di posta elettronica quando l’opzione esercitata dal cedente resta valida, ma ha chiarito che ciò non è possibile, e non si può prescindere dall’invio di una nuova comunicazione, in presenza dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


