Con la decisione resa nella causa C‑142/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell’applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


