Con la decisione resa nella causa C‑142/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell’applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
Trasporti di beni: l’IVA sui servizi internazionali
Con la circolare n. 3 del 26 febbraio 2026 Assonime ha esaminato l’IVA sui servizi internazionali, con particolare riguardo ai trasporti di beni in esportazione, transito o importazione. L’art. 12 del decreto legislativo n. 186 del 2025 ha modificato l’ambito dei...


