Con la decisione resa nella causa C‑142/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale che prevede che, ai fini della tassazione del trasferimento del patrimonio a una fondazione familiare, il vincolo di parentela tra l’avente diritto più lontano secondo l’atto di fondazione e il fondatore sia preso in considerazione unicamente per le fondazioni residenti, soggette a un’imposta sostitutiva sulle successioni, il che si risolve nell’applicare a tali fondazioni una classe d’imposta più favorevole di quella applicata alle fondazioni familiari straniere, che non sono soggette a tale imposta.
Esenzione delle cessioni intracomunitarie di beni: con quali condizioni?
Con la decisione resa nella causa C‑639/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che la normativa europea impone alle autorità fiscali nazionali di valutare qualsiasi elemento di prova prodotto per determinare che i beni sono stati spediti o trasportati dal...


