In tema di consolidato fiscale, con la risposta a interpello n. 282 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio da utilizzare ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di mancato rinnovo) è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione.
Bonus edilizi: la trasferibilità dei crediti in caso di conferimento di azienda
In tema di bonus edilizi, con la risposta a interpello n. 281 del 4 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che pur potendo i crediti d'imposta derivanti dall'applicazione del cd. sconto in fattura per le prestazioni rese nei confronti dei propri...


