In tema di consolidato fiscale, con la risposta a interpello n. 282 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio da utilizzare ai fini dell’attribuzione delle perdite in ipotesi di interruzione del consolidato o di revoca dell’opzione (o di mancato rinnovo) è l’ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente quindi dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse, anche qualora sia stato medio tempore modificato il criterio di attribuzione.
Public CbCR in scadenza al 30 giugno per le società infrannuali
Il D.Lgs. n. 128/2024, di recepimento della direttiva UE n. 2021/2101, ha introdotto per talune società l’obbligo del Public Country by Country Report, una comunicazione dettagliata sulle imposte sul reddito corrisposte in ciascun Paese in cui operano. La disciplina...


