Per investimenti in start-up innovative superiori a 100.000 euro, il contribuente può fruire della detrazione pari al 50% della somma investita fino all’importo massimo di 100.000 euro stabilito dall’art. 29-bis, D.L. n. 179/2012 oppure, in alternativa, la detrazione pari al 30% sulla somma complessivamente investita, entro l’importo massimo stabilito dall’art. 29 dello stesso decreto, pari ad un 1 milione di euro. Il chiarimento è arrivato nel corso del question time, in risposta all’interrogazione n. 5-04587.
ETS e raccolte fondi: quale regime fiscale per le operazioni a titolo oneroso?
Le offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori includono quelle effettuate a titolo oneroso e ciò consente di considerare anche le operazioni a prestazioni corrispettive escluse da IVA ed esenti da ogni altro tributo quando risultino poste in essere...


