Con le conclusioni rese nella causa T-638/24, l’Avvocato Generale UE ha fornito chiarimenti sull’imposizione di un acquisto intracomunitario di beni, ai sensi dell’art. 20 della direttiva n. 2006/112/CE, nell’ipotesi in cui lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ha assoggettato all’imposta tale acquisto, in applicazione dell’art. 41 della direttiva, per il motivo che l’acquirente ha utilizzato il numero di identificazione IVA di tale Stato e non ha dimostrato che l’operazione è stata assoggettata all’IVA nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


