Con la risposta a interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che anche le ”prestazioni svolte in sede elettorale”, non possono essere ricondotte all’alveo delle prestazioni di lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN. L’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applica ai compensi erogati per le ”ore di pronta disponibilità” e per le ”prestazioni svolte in sede elettorale”.
Realizzo controllato e società semplice, sufficiente un sistema contabile idoneo?
L’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del regime del realizzo controllato al conferimento di partecipazioni in una società semplice, muovendo dalla necessità che il patrimonio netto assunto quale parametro del valore di realizzo trovi espressione...

