L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE ha presentato le conclusioni nella causa C-224/24, chiarendo l’interpretazione dell’articolo 3, punto 12, della direttiva Seveso III (2012/18/UE). Secondo l’Avvocato, la direttiva non impedisce una prassi che valuta la presenza «prevista» di sostanze pericolose in base a sistemi di monitoraggio continuo adottati dal gestore dello stabilimento. Tali sistemi devono garantire interventi preventivi rapidi per evitare il superamento delle soglie indicate nell’allegato I e mantenere registri aggiornati per consentire controlli efficaci da parte delle autorità. La pronuncia pregiudiziale, sollecitata dal Consiglio di Stato italiano, incide direttamente sulla classificazione degli stabilimenti e sugli obblighi normativi connessi.
DFP 2026: quali sono le stime del Governo approvate in CDM su deficit e PIL
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile ha approvato il Documento di finanza pubblica-2026. Il DFP fotografa l’andamento di finanza pubblica collegato all'andamento dell'economia ed esprime le stime tendenziali di crescita del PIL. Secondo le dichiarazioni del...


