L’art. 2504-bis c.c. e l’art. 172, comma 9, TUIR prevedono la possibilità di retrodatare gli effetti contabili e fiscali della fusione all’inizio dell’esercizio in cui essa acquista efficacia giuridica. Ciò dovrebbe ritenersi possibile anche nel caso in cui alla fusione partecipino più società, tra cui una costituita successivamente all’inizio dell’esercizio delle altre società partecipanti. In tal caso la retrodatazione esplicherà un’efficacia “differenziata”: dall’inizio dell’esercizio, per le società già costituite a quel tempo, e dalla data di costituzione per la (o le) società costituite nel corso dell’anno in cui è intervenuta l’efficacia giuridica della fusione.
Cooperazione doganale: pubblicate le Linee Guida AEO
Con un avviso del 22 aprile 2026 l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che i competenti Servizi della Commissione Europea presso TAXUD hanno pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un nuovo documento guida, frutto di consultazione con le associazioni di categoria,...


