Con la sentenza n. 124 del 24 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative agli atti di recupero dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19 spetta al giudice ordinario. Questa decisione, che sposta il contenzioso dalle Corti di Giustizia Tributaria ai Tribunali civili, ha importanti riflessi anche in materia di garanzie procedurali per il contribuente. Infatti, la pronuncia dei Giudici delle leggi ha quale inevitabile conseguenza di rendere non più obbligatorio ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 il contraddittorio preventivo per tali atti.
Abuso del diritto per evaporazione di una riserva in sospensione d’imposta: in quali casi
Con la risposta a interpello n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’''evaporazione'' di una riserva in sospensione d'imposta per effetto di operazioni straordinarie potrebbe rientrare (in quanto potenzialmente espressiva di fenomeni...

