Con la risposta a interpello n. 260 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chairito che l’imposta di bollo non è dovuta se le istanze di immatricolazione, presentate dall’Ente PA all’INAIL, qualificate come ”comunicazioni” obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati, non sono relative ”alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” e, di conseguenza, non integrano il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
L’imposta sui servizi digitali trova il codice tributo
Con la risoluzione n. 55 del 7 ottobre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’acconto dell’imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,...