Con la risposta a interpello n. 260 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chairito che l’imposta di bollo non è dovuta se le istanze di immatricolazione, presentate dall’Ente PA all’INAIL, qualificate come ”comunicazioni” obbligatorie tese alla tenuta di una banca dati, non sono relative ”alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili” e, di conseguenza, non integrano il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
Correzione errori contabili: le tempistiche da rispettare
Il decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025) interviene sulla disciplina della correzione degli errori contabili modificando l’ambito soggettivo, oggettivo e i profili temporali. Con particolare riguardo alle tempistiche entro cui deve essere operata la...


