Con la risposta a interpello n. 246 del 17 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato; la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva comporta che né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest’ultimo può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante.
Assegnazione agevolata da portare a termine entro il 30 settembre 2026
La legge di Bilancio 2026 ha riproposto il regime agevolato per l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e mobili registrati non strumentali e per la trasformazione in società semplice. Per poter fruire delle agevolazioni, che consistono in un prelievo...


