Con la risposta a interpello n. 246 del 17 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato; la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva comporta che né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest’ultimo può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante.
Credito per famiglie numerose: soppresso il codice tributo
Con la risoluzione n. 49 del 17 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione dei codici tributo “1632” e “162E” per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose...