L’omessa registrazione delle fatture di acquisto inibisce l’esercizio del diritto alla detrazione IVA mediante la presentazione della dichiarazione integrativa. Con la posizione assunta nella risposta a interpello n. 115 del 2025, l’Agenzia delle Entrate si pone, però, in contrasto sia con la previsione normativa sia con le indicazioni rese dalla stessa Agenzia nella circolare n. 1/E del 2018: in tale documento di prassi, infatti, si legge che per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA è necessaria la verifica della duplica condizione dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e del possesso di una valida fattura da parte del cessionario/committente. Quale interpretazione seguire?
Certificazione Unica ai forfetari: perplessità sulla posizione dell’Agenzia delle Entrate
Dall’Agenzia delle Entrate arrivano alcuni (“curiosi”) chiarimenti in merito agli obblighi di certificazione dei compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario. Secondo la risposta a interpello n. 132 del 2025, la CU deve essere rilasciata ai medici...