Con la risposta a interpello n. 217 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a determinate condizioni, gli scambi di partecipazioni mediante conferimento non determinano realizzo di plusvalenze o minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, in quanto il valore fiscale di queste ultime è assunto dalle azioni o quote ricevute in conferimento, ripartendosi tra tutte in proporzione ai valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


