Quando avviano un controllo diverso da quelli ex articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972, che tipicamente prende le mosse dalla notifica di un questionario e si conclude con un atto di recupero del credito emesso ai sensi dell’art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973, le Direzioni competenti dell’Agenzia delle Entrate sono solite ritenere applicabile il termine di decadenza lungo e irrogare la sanzione più severa, reputando che tale tipo di controllo porti sempre a un sindacato di inesistenza del credito tributario. AIDC LAB, con il documento n. 4 del 29 luglio 2025, approfondisce questo tema e propone una bozza da utilizzare in sede di impugnazione, per contestare tali assunti nei molti casi in cui sia erronea la qualifica di credito inesistente.
Principi CEDU: quale rilevanza nel contenzioso tributario?
Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’art. 117, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la...


