Con la risoluzione n. 45/E del 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, relativamente all’incentivo al trattenimento in servizio dei lavoratori, il regime di non imponibilità di cui all’art. 51, comma 2, lettera ibis), TUIR può applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme “esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


