Con la sentenza numero 80 depositata il 19 giugno 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 22, comma 13, della legge della Provincia di Bolzano numero 2 del 2024. La norma provinciale impone solo al primo classificato della gara di dichiarare i costi della manodopera e della sicurezza, mentre il Codice dei contratti pubblici stabilisce l’obbligo per tutti i partecipanti alla gara di indicare quei costi direttamente nell’offerta economica, pena l’esclusione. Questa disparità mina: la trasparenza e la parità tra concorrenti, l’efficacia delle verifiche sulle offerte anormalmente basse e soprattutto gli strumenti volti a tutelare i lavoratori e a garantire un’effettiva concorrenza leale.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...