Con la risposta a interpello n. 153 dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell’ipotesi di successiva rivendita dell’immobile acquisito in base ad una sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, trova applicazione l’art. 67, comma 1, lettera b), TUIR riguardante la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale di un immobile. In particolare, ai fini del computo del quinquennio occorre far riferimento alla data in cui è intervenuto il trasferimento a titolo oneroso dell’immobile.
Principi CEDU: quale rilevanza nel contenzioso tributario?
Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’art. 117, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la...


