L’obbligo delle polizze catastrofali vale anche per gli stabilimenti balneari, per le attrezzature dei cantieri edili e per i bed & breakfast. Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari a ripristinare l’area nella condizione precedente all’evento calamitoso. Per i fabbricati l’importo massimo assicurabile è dato dal valore di ricostruzione a nuovo, mentre per i macchinari vale il costo di rimpiazzo. Sono invece esclusi dalla copertura della polizza i danni causati da bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Gli edifici in costruzione sono esentati dall’obbligo assicurativo.
Cosa cambia per le PMI con le norme del Listing Act approvate dal CDM
Il Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2026 ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di recepimento della Direttiva (UE) n. 2024/2811 e di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2024/2809, nell’ambito del pacchetto europeo...


