L’obbligo delle polizze catastrofali vale anche per gli stabilimenti balneari, per le attrezzature dei cantieri edili e per i bed & breakfast. Per i terreni, la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari a ripristinare l’area nella condizione precedente all’evento calamitoso. Per i fabbricati l’importo massimo assicurabile è dato dal valore di ricostruzione a nuovo, mentre per i macchinari vale il costo di rimpiazzo. Sono invece esclusi dalla copertura della polizza i danni causati da bombe d’acqua, eruzioni vulcaniche, bradisismo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi. Gli edifici in costruzione sono esentati dall’obbligo assicurativo.
Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di...