I soggetti stabiliti in Italia possono proporre istanza di rimborso IVA al Regno Unito in conformità alla normativa ivi vigente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 2 maggio 2024 riguardante l’accordio di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito ai fini dei rimborsi IVA. L’istanza di rimborso deve essere presentata secondo le modalità stabilite dal provvedimento del 1° aprile 2010.
Cessione infraquinquennale di immobile con pertinenze: la plusvalenza imponibile
Con la risposta a interpello n. 157 del 10 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ove non trovi applicazione nessuna delle eccezioni previste dall'art. 67, comma 1, lettera b), TUIR (ossia che la cessione riguardi beni acquisiti per successione o...


