Con la sentenza 7 marzo 2024, C-341/22 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina italiana per le società di comodo rispetto alle regole che governano il sistema dell’imposta sul valore aggiunto e, in particolare, rispetto al principio di neutralità dell’IVA. La presunzione relativa prevista dall’art. 30, legge n. 724/1994 eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso, con conseguente illegittimità del diniego all’esercizio del diritto di detrazione IVA. Infatti, la presunzione si basa esclusivamente sulla valutazione del volume di ricavi che, di per sé, non può essere indicativo del carattere fraudolento delle operazioni effettuate o dell’esistenza di una costruzione artificiosa finalizzata all’esclusivo conseguimento di vantaggi fiscali.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


