Con la sentenza n. 32/2024 del 29 febbraio 2024 la Corte Costituzionale evidenzia che l’assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all’alea della durata della vita. Per tale motivo dichiara l’illegittimità costituzionale della norma la quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Tale norma inciderebbe sull’effettiva possibilità di esercizio del diritto da parte dei beneficiari, specie in caso di decesso dell’assicurato, anche in relazione all’obbligo delle imprese assicuratrici di procedere al versamento degli importi nel fondo statale relativo ai “rapporti dormienti”.
Enti bancari: l’UE aggiorna modelli e dati per l’analisi prudenziale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1872, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea Serie L del 12 agosto 2026, aggiorna le norme tecniche di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per le comunicazioni previste dall’articolo 78,...


