IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Dichiarazione annuale GMT e comunicazione rilevante entro il 30 giugno 2026
La Global Minimum Tax, introdotta nell’ambito del progetto Pillar 2 dell’OCSE/G20, prevede un livello minimo di imposizione del 15% applicabile ai gruppi multinazionali e ai gruppi nazionali di grandi dimensioni. Il sistema si articola nei principali meccanismi di...


