IRAP E IRES sono imposte di natura diversa e, quindi, non possono essere messe sullo stesso piano anche ai fini della deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 21 del 2024, depositata il 20 febbraio 2024, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sulla totale indeducibilità dell’IMU sui beni strumentali dall’IRAP.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...

