La legge di Bilancio 2023 prevede che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, trovi applicazione la sanzione proporzionale del 90% dell’ammontare della detrazione effettuata. Questo intervento appare in linea con lo spirito della decisione n. 22727 del 20 luglio 2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La prassi delle Entrate è però giunta a diverse conclusioni: nella circolare n. 16/E del 2017, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha sostenuto che, in caso di operazioni inesistenti in reverse charge, trova applicazione la sanzione dal 5% al 10% con un minimo di 1.000 euro. Come risolvere questa dicotomia?
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


