La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 1° ottobre 2026 nella causa C-209/25 ha chiarito che il diritto del creditore all’importo forfettario minimo previsto dalla direttiva 2011/7/UE contro i ritardi di pagamento non è assoluto. Il giudice nazionale può infatti respingere la relativa domanda quando accerti che il creditore abbia agito in modo fraudolento o abusivo, in violazione del principio generale che vieta di avvalersi indebitamente delle norme dell’Unione. Per configurare un abuso è necessario dimostrare sia un elemento oggettivo, ossia che l’obiettivo della normativa non sia stato effettivamente perseguito nonostante il rispetto formale delle sue condizioni, sia un elemento soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio attraverso la creazione artificiosa dei presupposti richiesti dalla disciplina europea.
Segnalazione dei creditori pubblici qualificati: cosa fare dopo la PEC
Cosa devono fare gli amministratori d’impresa una volta ricevuta la PEC dei creditori pubblici qualificati che segnala l’esistenza di debiti scaduti che superano una determinata soglia? La segnalazione di un creditore pubblico qualificato (INPS, Agenzia delle Entrate...


