Il Tribunale UE, con la sentenza dell’8 luglio 2026 nelle cause riunite T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24, respinge integralmente i ricorsi di Apple, confermando la designazione come gatekeeper per App Store e iOS e dichiarando irricevibili quelli relativi a iMessage. Il Tribunale considera irricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata da Apple sugli obblighi di interoperabilità del DMA, poiché tale disposizione non costituisce né base giuridica né norma direttamente collegata alla decisione di designazione. Conferma inoltre che le diverse versioni dell’App Store costituiscono un unico SPB, perseguendo la medesima finalità di intermediazione tra sviluppatori e utenti finali; le differenze tra dispositivi non giustificano una distinzione tra servizi. Sono dichiarate irricevibili anche le censure sulla qualificazione di iMessage come SCIIN, poiché tale qualificazione non produce effetti giuridici vincolanti e non comporta obblighi DMA.
ETS con e senza personalità giuridica: cosa controlla il notaio e cosa il RUNTS
Quali sono le differenze tra il controllo del notaio e il controllo amministrativo del RUNTS sugli atti degli ETS? Negli enti del terzo settore in possesso della personalità giuridica l’ufficio del RUNTS non può sindacare le valutazioni tecniche o formali già compiute...


