Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario” effettuato in occasione dell’invio dei modello di opzione per lo sconto in fattura, è finalizzato esclusivamente alla riduzione della responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse: pertanto, non deve essere in alcun modo comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma deve essere tenuto dall’intermediario finanziario cessionario del credito, al fine di poterlo esibire nell’ipotesi in cui siano posti in essere dei controlli. Nel rilasciare il visto di conformità “ora per allora”, professionisti e CAF dovranno limitarsi a verificare l’esistenza e la correttezza dei dati e documenti in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


