Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario” effettuato in occasione dell’invio dei modello di opzione per lo sconto in fattura, è finalizzato esclusivamente alla riduzione della responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse: pertanto, non deve essere in alcun modo comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma deve essere tenuto dall’intermediario finanziario cessionario del credito, al fine di poterlo esibire nell’ipotesi in cui siano posti in essere dei controlli. Nel rilasciare il visto di conformità “ora per allora”, professionisti e CAF dovranno limitarsi a verificare l’esistenza e la correttezza dei dati e documenti in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.
Public CbCR in scadenza al 30 giugno per le società infrannuali
Il D.Lgs. n. 128/2024, di recepimento della direttiva UE n. 2021/2101, ha introdotto per talune società l’obbligo del Public Country by Country Report, una comunicazione dettagliata sulle imposte sul reddito corrisposte in ciascun Paese in cui operano. La disciplina...


