Il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario” effettuato in occasione dell’invio dei modello di opzione per lo sconto in fattura, è finalizzato esclusivamente alla riduzione della responsabilità del cessionario per eventuali violazioni commesse: pertanto, non deve essere in alcun modo comunicato all’Agenzia delle Entrate, ma deve essere tenuto dall’intermediario finanziario cessionario del credito, al fine di poterlo esibire nell’ipotesi in cui siano posti in essere dei controlli. Nel rilasciare il visto di conformità “ora per allora”, professionisti e CAF dovranno limitarsi a verificare l’esistenza e la correttezza dei dati e documenti in possesso delle imprese che hanno eseguito i lavori.
IVA sui transaction cost: da rivedere le modalità di recupero dell’imposta non detratta
Nella circolare n. 12 del 2026 Assonime ha analizzato gli ultimi sviluppi in tema di detraibilità dell’IVA sui transaction cost relativi a operazioni di MLBO e di recupero dell’imposta non detratta nelle annualità pregresse. Pur valutando positivamente l’apertura...


