Il termine per la presentazione dell’istanza relativa alla rottamazione quater scade il 30 aprile. Questa versione della rottamazione è più conveniente rispetto alle precedenti edizioni, in quanto cancella non solo le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione, ma anche l’aggio. Restano dovute, oltre all’imposta, le spese di notifica e le spese relative alle procedure esecutive se avviate. I contribuenti possono anche presentare più istanze distinte per ridurre il rischio di un’eventuale decadenza qualora una delle rate non fosse versata nei termini di legge.
Controversie in materia fiscale: chiarimenti sul meccanismo di risoluzione
Con le conclusioni rese nella causa C-497/25 l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che l’art. 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) n. 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea, deve essere...


