Il termine per la presentazione dell’istanza relativa alla rottamazione quater scade il 30 aprile. Questa versione della rottamazione è più conveniente rispetto alle precedenti edizioni, in quanto cancella non solo le sanzioni, gli interessi di mora e gli interessi di ritardata iscrizione, ma anche l’aggio. Restano dovute, oltre all’imposta, le spese di notifica e le spese relative alle procedure esecutive se avviate. I contribuenti possono anche presentare più istanze distinte per ridurre il rischio di un’eventuale decadenza qualora una delle rate non fosse versata nei termini di legge.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


